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Circolare 20 agosto 2018 - Iscrizione a ruolo dei procedimenti esecutivi e relative procedure incidentali

Regime fiscale degli atti - contributo unificato. 

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I - AFFARI CIVILI INTERNI

Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione
ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
e, p.c., al sig. Capo del Dipartimento
e, p.c., al sig. Capo dell’Ufficio legislativo
(nota prot. n. 5241.U del 28.6.2018)

e, p.c., al sig. Capo dell’Ispettorato generale

QUESITI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA

Oggetto: iscrizione a ruolo dei procedimenti esecutivi e relative procedure incidentali- regime fiscale degli atti- contributo unificato.
RIF. prot. DAG n. 152261.E del 10.8.2017, n. 108220.U del 29.5.2018 e n. 130756.E del 28.6.2017.

Sintesi del quesito
È pervenuto a questa Direzione generale un quesito volto a verificare il regime fiscale applicabile alle opposizioni all’esecuzione proposte dal debitore (o dal terzo) prima che il creditore procedente abbia provveduto ad iscrivere la relativa procedura esecutiva, ex art. 159-ter delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.
Avendo il quesito in oggetto portata generale, si ritiene opportuno diramare a tutti gli uffici giudiziari le conclusioni a cui è pervenuta questa Direzione generale, condivise dall’Ufficio legislativo di questo Ministero.

Osservazioni
Come noto l’articolo 159-ter disp. att. cod. proc civ., inserito dall’art. 14, comma 1, lett. a-bis), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha previsto che “Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un’istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell’atto di pignoramento”.
La norma in esame sembra riprodurre anche per le procedure esecutive ciò che da sempre è previsto per il giudizio ordinario di cognizione, vale a dire che la parte più diligente o che vi abbia interesse ha la possibilità di procedere all’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva senza attendere l’iniziativa del creditore procedente.
In realtà, come è stato correttamente osservato anche in dottrina, l’introduzione dell’articolo 159-ter delle disp. att. c.p.c. ha consentito di porre rimedio alle limitazioni riscontrate dopo l’entrata in vigore dell’art. 18 della legge 12 settembre 2014, n. 134. Tale ultimo articolo, infatti, riformando il libro terzo del codice di procedura civile (in particolare gli articoli 518, 543 e 557 del c.p.c., nonché l’articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179), impediva al debitore di depositare le opposizioni di cui agli artt. 615, comma 2, e 617, comma 2, c.p.c. (così come impediva al terzo di proporre le opposizioni ex art. 619 c.p.c.), “fino al momento in cui, per effetto del deposito delle copie conformi del verbale/atto di pignoramento/citazione per il pignoramento presso terzi, del precetto e del titolo esecutivo, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, della procura etc, il creditore non avesse iscritto a ruolo il procedimento di esecuzione, con la conseguente attribuzione di un numero di R.G.; prima di tale momento, infatti, non v’è un Giudice dell’Esecuzione dinanzi al quale proporre tali opposizioni così come indicato nelle richiamate norme”.

Identica valutazione è stata svolta dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 26830 del 14 novembre 2017, secondo la quale “l’introduzione dell’art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ. risponde all’esigenza di risolvere quelle situazioni di stallo che si sarebbero potute creare dopo le modifiche al codice di rito apportate dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha addossato al creditore procedente l’onere di depositare in cancelleria l’atto di pignoramento per la relativa iscrizione a ruolo. Anteriormente a tale novella, infatti, l’atto di pignoramento veniva immediatamente depositato in cancelleria dall’ufficiale giudiziario e il creditore procedente provvedeva semplicemente alla regolarizzazione fiscale della procedura (art. 518, sesto comma, art. 543, quarto comma, e art. 555, secondo comma cod. proc. civ.). In tal modo, il giudice dell’esecuzione poteva essere investito dell’opposizione anche se, formalmente, il pignoramento non era ancora (fiscalmente) iscritto a ruolo, in quanto comunque il fascicolo dell’espropriazione forzata era già pendente innanzi a lui. Oggigiorno, invece, poiché l’atto di pignoramento viene consegnato al creditore procedente e spetta a quest’ultimo depositare l’atto in cancelleria, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, è ben possibile che l’opposizione venga proposta prima del compimento di tale adempimento, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione potrebbe essere investito dell’opposizione (e della richiesta di sospensione) di una procedura esecutiva non ancora pendente innanzi al suo ufficio e che, in ipotesi, potrebbe non essere mai iscritta a ruolo, neppure in seguito. Tale eventualità, come s’è detto, è oggi scongiurata per effetto della previsione - contenuta nell’art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ. - della facoltà di iscrivere a ruolo il pignoramento anche per iniziativa di un soggetto diverso dal creditore”.

Chiarito quindi l’aspetto prettamente processuale (il debitore per proporre opposizione all’esecuzione deve procedere alla preventiva iscrizione a ruolo del pignoramento, se non eseguito dal creditore procedente), resta da valutare se ricada sul debitore (o sul terzo opponente) anche l’adempimento fiscale connesso all’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, vale a dire il pagamento del contributo unificato e dell’importo forfettario previsti, rispettivamente, dall’articolo 13, comma 2, e dall’articolo 30, del d.P.R. n. 115 del 2002.
A tale proposito si osserva che, come già ribadito nella circolare emanata da questa Direzione generale in data 3 marzo 2015, prot. n. 36550, “vi è un contributo unificato da versare per la procedura esecutiva, il cui importo, differenziato per tipo di esecuzione, è determinato dall’articolo 13, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002, e vi è un contributo unificato, commisurato al valore della domanda, da pagare per l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c) e per l’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.), che, in quanto procedimenti di cognizione ordinaria, ricadono sotto la previsione dell’articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002. Il procedimento di cui all’articolo 615, comma 2, c.p.c., così come quelli previsti dagli articoli 617, comma 2, e 619 del c.p.c., si innesta nell’ambito del processo esecutivo pendente, per il quale, sostiene l’Ufficio Legislativo, è già dovuto il pagamento del contributo unificato”.
L’articolo 14, comma 1, del citato testo unico sulle spese di giustizia dispone poi che il contributo unificato sia pagato dalla parte che si costituisce in giudizio per primo o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero da chi, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati.
Tale ultimo articolo non è stato in alcun modo modificato dal d.l. del 27 giugno 2015, n. 83, con la conseguenza che l’onere del pagamento del contributo unificato relativo alle procedure esecutive ricade ancora sul soggetto che deposita l’istanza di assegnazione o di vendita, vale a dire il creditore procedente.
Dello stesso avviso anche l’Ufficio legislativo di questo Ministero, secondo il quale “L’art. 159-ter disp. att. c.p.c. consente al debitore di sostituirsi al creditore procedente nell’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva al solo scopo di consentire la formazione di un fascicolo, l’individuazione di un giudice al quale indirizzare il ricorso in opposizione e di ottenere, eventualmente, un provvedimento di sospensione”; di conseguenza – prosegue l’Ufficio legislativo – “sia nel caso in cui provveda all’iscrizione a ruolo il procedente, sia nel caso in cui vi provveda il debitore o il terzo, l’obbligazione tributaria debba gravare su chi, con il pignoramento, ha dato inizio alla procedura esecutiva ed ha determinato la necessità, per il debitore, di proporre l’opposizione. In sintesi, se il creditore procedente continua ad avere interesse all’esecuzione e deposita l’istanza di vendita o di assegnazione, nulla quaestio; se ha perduto interesse all’azione esecutiva intrapresa, è pur sempre responsabile degli effetti del pignoramento e della necessità che il debitore può avere di non attendere la perenzione del vincolo quale conseguenza dell’inattività del procedente e di ottenere senza indugio una pronuncia dell’autorità giudiziaria”.

Alla luce di tali considerazioni, deve essere dunque esclusa la prospettazione secondo la quale gli atti presentati dal debitore o dal terzo prima dell’iscrizione a ruolo generale della procedura esecutiva andrebbero assoggettati ad imposta di bollo. Come correttamente evidenziato dall’Ufficio legislativo, infatti, tale soluzione si pone in contrasto con l’art. 18 del d.P.R. n. 115 del 2002, che “esclude la debenza dell’imposta in relazione agli atti e provvedimenti del processo civile soggetti al contributo unificato”. Come noto, infatti, in base all’articolo 491 c.p.c. “l’espropriazione forzata si inizia con il pignoramento”, con la conseguenza che la procedura esecutiva deve considerarsi già iniziata sebbene il procedimento non sia stato ancora formalmente iscritto a ruolo e manchi l’individuazione del giudice dell’esecuzione.

Ciò posto, in relazione al quesito in esame deve dunque ritenersi che il debitore o il terzo che iscrivano a ruolo la procedura esecutiva prima che il creditore procedente abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice di procedura civile, non siano tenuti al pagamento del contributo unificato, ricadendo tale onere sul creditore che ha richiesto il pignoramento.

Risposta al quesito
Orbene, riassumendo, si può rispondere al quesito in esame come a seguire:

QUESITO: se nelle opposizioni all’esecuzione proposte, ex art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ., dal debitore o dal terzo prima che il creditore procedente abbia provveduto ad iscrivere la relativa procedura esecutiva, l’onere del pagamento del contributo unificato ricada sempre sul creditore procedente.

RISPOSTA: anche nell’ipotesi disciplinata dall’art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ., l’obbligazione tributaria del pagamento del contributo unificato grava sul creditore procedente che, con il pignoramento, ha dato inizio alla procedura esecutiva.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Roma, 20 agosto 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Michele Forziati

 

 

 

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