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Civile Ord. Sez. 6 Num. 31385 Anno 2018
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE
Relatore: CARRATO ALDO
Data pubblicazione: 05/12/2018

-omissis-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/9/2018 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO;

letta la memoria ex art 380-bis, comma 2, c.p.c. depositata nell'interesse del ricorrente.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il sig. ** ha proposto ricorso per cassazione, riferito ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 524/2017, depositata il 15 marzo 2017, del Tribunale di Nocera Inferiore (in composizione monocratica) adottata all'esito del giudizio di appello nei confronti della sentenza del Giudice di pace di Mercato San Severino n. 116/2014 (riguardante un giudizio di opposizione a verbale di accertamento per violazione al c.d.s.), con la quale, in parziale riforma di quest'ultima sentenza, condannava il Comune di Pisciano al solo rimborso delle spese vive in favore dell'appellante, nulla disponendo, invece, in ordine agli onorari, sul presupposto che il gravame era stato proposto esclusivamente per soddisfare un interesse dell'odierno ricorrente ad ottenere l'invocata riforma della decisione del primo giudice che era risultata viziata da un errore di tale giudicante.

L'intimato Comune di Pisciano non ha svolto attività difensiva nella presente sede di legittimità.

Con l'unico complesso motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c., sul presupposto che, pur avendo il Tribunale nocerino accolto totalmente l'appello in ordine al proposto motivo, aveva omesso di pronunciare la condanna della parte soccombente al pagamento dei compensi giudiziali, malgrado, nella fattispecie, non ricorressero i casi di "soccombenza reciproca" e di "gravi ed eccezionali ragioni".

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo formulato con il ricorso potesse essere ritenuto manifestamente fondato, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c. .

Rileva il collegio che la proposta censura è effettivamente manifestamente fondata, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. 

Ed invero, per come si desume univocamente dal contenuto dell'impugnata sentenza, il giudice di appello, malgrado raccoglimento del gravame proposto dal ** ed oltre a scindere illegittimamente la pronuncia sulle spese giudiziali tra esborsi e compensi adottando corrispondentemente due differenti statuizioni basandole sull'applicazione di principi diversi, ha disposto il non luogo a provvedere in ordine agli onorari, incorrendo nella denunciata violazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c. (il quale, infatti, sancisce che il giudice, in caso di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese vive a favore dell'altra parte, "ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa").

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha, invero, mancato di applicare il generale principio della soccombenza, adottando un'illegittima pronuncia con riferimento all'omessa condanna dell'appellato al pagamento dei compensi in favore dell'appellante (nonostante la dichiarata fondatezza dell'impugnazione), senza che ricorresse alcuna ragione di compensazione riconducibile ad uno dei motivi giustificativi enucleati nell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione "ratione temporis" vigente (ovvero quello della "soccombenza reciproca" o dell'emergenza di "gravi ed eccezionali ragioni"), ai quali il giudice di appello non ha posto alcun esplicito richiamo.

Il suddetto giudicante ha, infatti, ricondotto la ragione della sua illegittima decisione sugli onorari alla circostanza che l'appellante avesse proposto il gravame esclusivamente per vedersi riconosciute le spese del giudizio di primo grado sulle quali il giudice di pace nulla aveva statuito nonostante l'accoglimento dell'opposizione avverso un verbale per violazione al c.d.s. (incorrendo, perciò, in un palese errore giuridico), ma ciò costituisce — all'evidenza — una motivazione illegittima (sul presupposto che le impugnazioni hanno proprio la funzione di consentire la riparazione degli errori giuridici contenuti nelle pronunce gravate, anche se riconducibili ad omissioni o vizi direttamente ascrivibili all'attività del giudice emittente), come tale non ostativa all'applicazione del generale principio della soccombenza e, in ogni caso, non idonea a costituire una valido motivo giuridico giustificativo della compensazione (totale o parziale) delle spese imputabili alla voce degli onorari, alla stregua di quanto disposto dal censurato art. 92, comma 2, c.p.c. (vigente "ratione temporis").

Alla stregua delle suddette argomentazioni il ricorso deve, quindi, essere accolto con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza ed il rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona di altro magistrato, che oltre a conformarsi ai richiamati principi di diritto, provvederà a regolare le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della fase di legittimità, al Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte di cassazione, in data 20 settembre 2018.

Il Presidente Dott. Pasquale D'Ascola